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D.P.R. 29/07/1982 n. 577

Art. 12 - Attività di studio, ricerca e sperimentazione. Per la promozione e l'attuazione degli studi, della ricerca e sperimentazione nel settore della prevenzione incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco si avvale del centro studi ed esperienze antincendi il quale, a tali fini, può assumere idonee iniziative ivi compresa la cooperazione con altri istituti, enti, aziende che operano nel settore della ricerca. Il centro studi ed esperienze antincendi formulerà in tal senso specifici programmi annuali e pluriennali, da approvarsi preventivamente da parte degli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il complesso delle attività di studio, ricerca e sperimentazione, di cui ai precedenti commi del presente articolo, concorre a fornire elementi tecnico- scientifici da porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi, anche ai fini delle «omologazioni» di macchinari, impianti e attrezzature.

Art. 13 - Esame dei progetti. I competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono, ai sensi dell'art.37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547, all'esame preventivo dei progetti delle aziende e lavorazioni elencate nelle tabelle A e B del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959 n. 689, per l'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri tecnici di prevenzione incendi, tenendo presenti le finalità ed i princìpi di base di cui al precedente

art. 3 e le esigenze funzionali e costruttive degli insediamenti, delle attività, degli impianti, ecc. Il motivato parere in merito all'esame preventivo dei progetti deve essere comunicato agli interessati entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta corredata della prescritta documentazione ovvero dalla data di perfezionamento della richiesta medesima. Le norme tecniche di prevenzione e le osservazioni generali formulate sui progetti, nonché i pareri espressi in materia dai competenti organi, sono comunicati ai sindaci ai fini di tutti gli interventi, gli adeguamenti anche regolamentari, e i necessari adempimenti da disporre nell'ambito di competenza.

Art. 14 - Visite tecniche Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto anche conto di quanto verrà stabilito nel decreto di cui all'art. 4, provvede agli accertamenti sopraluogo presso gli insediamenti industriali e civili, gli impianti e le attività soggetti al controllo di prevenzione incendi al fine di valutare direttamente i fattori di rischio, verificare la rispondenza alle norme e ai criteri tecnici di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei responsabili delle attività soggette a controllo. Gli accertamenti sopraluogo possono essere effettuati:

a) su richiesta degli interessati per procedere al controllo dell'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di esame dei progetti delle nuove attività e dei nuovi impianti soggetti ai controlli stessi;

b) su richiesta dei soggetti interessati, a norma di legge, alla sicurezza antincendi, al fine del controllo dell'osservanza delle norme di prevenzione incendi per le attività in esercizio;

c) per procedere al controllo di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate;

d) per procedere a controlli «a campione», in base a disposizioni da emanarsi da parte degli organi tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, gli accertamenti sopraluogo sono effettuati da una commissione composta da tre esperti in materia, designati dal comitato tecnico regionale di cui all'art. 20. Di detta commissione deve far parte un componente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 15 - Adempimenti di enti e privati Gli enti e i privati sono tenuti a richiedere ai comandi provinciali dei vigili del fuoco:

1) l'esame dei progetti di nuovi insediamenti industriali e civili soggetti al controllo di prevenzione incendi o dei progetti di modifiche o amplia menti di quelli esistenti;

2) le visite per il controllo dell'esecuzione delle prescrizioni impartite;

3) le visite periodiche secondo le modalità stabilite dal decreto di cui agli

articoli 2 e 4 della legge 26 luglio 1965 n. 966;

4) le visite di collaudo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni per le attività indicate nelle tabelle A e B del D.P.R. 26 maggio 1959 n. 689 ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547;

5) (Numero abrogato dall'art. 9, comma 1, lett.a), D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso). Le richieste di approvazione dei progetti e quelle delle visite di controllo di cui sopra debbono essere inoltrate al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio e debbono essere corredate dalla idonea documentazione tecnico-illustrativa necessaria. In particolare, per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, le richieste di cui al presente comma debbono essere corredate anche di studi analitici di sicurezza e di affidabilità degli impianti di processo e dei sistemi di protezione. Dopo il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui al successivo

art. 17, il responsabile dell'attività è tenuto ad osservare e a far osservare le limitazioni, i divieti e, in genere, le condizioni di esercizio indicate nel certificato stesso. Il responsabile dell'attività per la quale è stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi è altresì tenuto a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature espressamente finalizzati alla prevenzione incendi. Le determinazioni dei comandanti provinciali dei vigili del fuoco sono atti definitivi.

Art. 16 - Compiti dei comandi provinciali I comandi provinciali dei vigili del fuoco provvedono alla organizzazione ed al funzionamento del servizio di prevenzione incendi. A tal fine essi adegueranno la propria organizzazione interna alle esigenze della migliore funzionalità del servizio, anche mediante la programmazione del controllo delle attività con sistemi meccanizzati, secondo criteri stabiliti dagli organi centrali del Corpo. Accertata con le modalità di cui all'art. 14, la osservanza delle norme di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco rilasciano il «certificato di prevenzione incendi» di cui al successivo art. 17 anche per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, sentito il parere del comitato tecnico regionale di cui all'art. 20. Qualora dai controlli effettuati, venga invece accertata la inosservanza di norme o la alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza, i comandi provinciali dei vigili del fuoco comunicano i propri rilievi all'autorità comunale e alle altre autorità competenti, ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.

Art. 17 - Certificato di prevenzione incendi Il certificato di prevenzione incendi attesta che l'attività sottoposta a controllo è conforme alle disposizioni vigenti in materia e alle prescrizioni del l'autorità competente.

Art. 18 - Procedure di prevenzione incendi Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono avvalersi, nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti, di certificazioni rilasciate da enti e laboratori legalmente riconosciuti o da professionisti iscritti agli albi professionali. L'esito degli accertamenti sopraluogo svolti dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deve essere formalizzato a mezzo di apposito verbale da acquisire agli atti del comando provinciale. Nella fase preliminare di progettazione i comandi provinciali dei vigili del fuoco potranno valutare le proposte dei professionisti e degli operatori privati per la individuazione delle soluzioni tecniche più idonee a garantire le condizioni di sicurezza antincendio.

Art. 19 - Competenze degli ispettori regionali o interregionali Gli ispettori regionali o interregionali:

a) coordinano l'attività di prevenzione incendi nell'ambito della regione di competenza, ai fini di assicurare l'uniformità dei criteri applicativi delle norme e delle disposizioni procedurali emanate dagli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) avanzano proposte e suggerimenti desunti in base allo svolgimento del servizio di prevenzione incendi in sede regionale e suscettibili di applicazione su scala nazionale;

c) presiedono i comitati tecnici regionali di cui al successivo art. 20;

d) procedono all'esame, dal punto di vista della prevenzione incendi, dei progetti di realizzazione, ampliamento o modifica di installazioni od impianti di particolare rilevanza o che presentino, per le tecnologie adottate, alti livelli di rischio, per i successivi adempimenti, sentito in proposito il parere del comitato tecnico regionale e secondo quanto sarà previsto dalla direttiva CEE; a tal fine i progetti dovranno essere corredati anche di studi analitici di sicurezza e di affidabilità degli impianti di processo e dei sistemi di protezione;

e) esprimono motivato parere agli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulle istanze di deroga di cui all'art. 21;

f) ai sensi dell'art. 107, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, possono far parte di organismi tecni- ci consultivi delle regioni che trattano problemi connessi con l'applicazione di norme di prevenzione incendi, secondo le norme regionali che ne disciplinano la composizione. Con decreto del Ministro dell'interno, su proposta degli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sarà provveduto a determinare l'elenco delle attività demandate, per l'esame, agli ispettori regionali o interregionali.

Art. 20 - Comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione in cendi Presso l'ufficio dell'ispettore regionale o interregionale è istituito, con decreto del Ministro dell'interno, un comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi, con il compito di esprimere pareri sui progetti delle installazioni o impianti concernenti le attività di cui all'art. 19 e designare gli esperti della commissione incaricata di effettuare gli accertamenti sopraluogo per gli insediamenti industriali e gli impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata di cui all'art. 14. Il comitato è composto dei seguenti membri:

- un ispettore regionale o interregionale competente per territorio con funzione di presidente;

- tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della regione, di cui almeno due con funzioni di comandante;

-un ispettore del lavoro designato dall'ispettorato regionale del lavoro;

- un rappresentante dell'ordine degli ingegneri della provincia in cui ha sede l'ispettorato regionale o interregionale. Per l'esame delle questioni connesse a competenze delle regioni, può essere chiamato a far parte del comitato un esperto tecnico designato dalla regione. In aggiunta a ciascun componente titolare del comitato è nominato anche un membro supplente. Il comitato può avvalersi a titolo consultivo, per particolari problemi, di tecnici aventi specifiche competenze. Funge da segretario un dipendente dell'ispettorato regionale designato dall'ispettore.

Art. 21 - Deroghe (Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1, lett.a), D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso).

Art. 22. Fino a quando non entreranno in vigore le norme e specificazioni tecniche di cui all'art. 11 del presente decreto, si applicano le norme e i criteri tecnici in materia di prevenzione incendi attualmente in vigore. Salvo quanto specificamente previsto dal presente decreto, le attività soggette, ai fini della prevenzione incendi, al controllo dei competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono quelle elencate nelle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959 n. 689 e nell'elenco allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982 n. 98, con le periodicità indicate nel decreto ministeriale medesimo.

 

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